(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del
                           9 agosto 2002)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto  l'Art.  125  della  Costituzione,  cosi'  come  modificato
dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
    Vista   la   legge  regionale  21 dicembre  2001,  n.  65  (legge
finanziaria per l'anno 2002);
    Visto in particolare l'Art. 1 della suddetta legge che demanda al
regolamento  regionale  la  disciplina  dei  criteri  e modalita' per
l'individuazione  delle  localita'  comprese nei territori montani di
cui  all'Art.  3,comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2000, dei
criteri   per   l'individuazione   delle  attivita'  commerciali  che
beneficiano  dell'esenzione  e del procedimento di riconoscimento del
diritto all'esenzione;
    Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  816  del
29 luglio  2002  concernente  «Regolamento  di attuazione dell'Art. 1
della  legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (legge finanziaria per
l'anno  2002).  Esenzione  dall'IRAP  di esercizi commerciali in zone
montane),   acquisiti   i   pareri   del   comitato   tecnico   della
programmazione  di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma
3, della medesima legge regionale n. 26;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento  definisce i criteri e le modalita'
operative   per   l'individuazione   dei   soggetti   aventi  diritto
all'esenzione  dal  pagamento  dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive   (IRAP)   prevista  dall'Art.  1  della  legge  regionale
21 dicembre 2001, n. 65 «Legge finanziaria per l'anno 2002».