(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 9 agosto 2002) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 125 della Costituzione, cosi' come modificato dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2002); Visto in particolare l'Art. 1 della suddetta legge che demanda al regolamento regionale la disciplina dei criteri e modalita' per l'individuazione delle localita' comprese nei territori montani di cui all'Art. 3,comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2000, dei criteri per l'individuazione delle attivita' commerciali che beneficiano dell'esenzione e del procedimento di riconoscimento del diritto all'esenzione; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 816 del 29 luglio 2002 concernente «Regolamento di attuazione dell'Art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2002). Esenzione dall'IRAP di esercizi commerciali in zone montane), acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalita' operative per l'individuazione dei soggetti aventi diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) prevista dall'Art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 «Legge finanziaria per l'anno 2002».